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R.D. 26/06/1924 n. 105438. Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Stato può abbreviare i termini prescritti per il deposito del ricorso stesso, per la presentazione e il deposito del ricorso incidentale. Per gravi motivi può anche prorogarli. Nell'uno e nell'altro caso, dovrà essere abbreviato o prorogato, in eguale misura, il termine per la presentazione delle memorie e la produzione dei documenti relativi al ricorso principale e a quello incidentale . 39. I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla sezione sopra istanza del ricorrente. 40. Le parti in causa o la pubblica amministrazione dovranno domandare, con separate istanze, ai presidenti delle sezioni contenziose, la fissazione dell'udienza per la discussione dei ricorsi. I ricorsi si avranno per abbandonati, se per il corso di due anni non sia fatto alcun atto di procedura. 41. Nel giorno fissato per la discussione del ricorso, il consigliere incaricato fa, in udienza pubblica, la relazione dell'affare. Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questo può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto. L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un Commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o tra i primi referendari o referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione. La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile. Oltre i casi previsti in altre leggi, i ricorsi indicati al n. 6 dell'art. 27 e quelli indicati ai nn. 6 e 7 dell'art. 29 sono trattati e decisi in Camera di consiglio, sulle memorie delle parti. 42. I ricorsi principali e incidentali, le memorie, gli atti e i documenti che si producono in sede giurisdizionale, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo , per gli affari da trattarsi in sede di giustizia amministrativa. Gli originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsivoglia natura emessi dal Consiglio di Stato sono esenti da bollo, ma le parti ricorrenti sono obbligate a pagare all'ufficio del registro, senza riguardo al numero dei fogli, una tassa di bollo di lire 40 per ciascun ricorso principale e di lire 18 per ciascuna domanda incidentale di sospensione, salvo rimborso a carico delle parti soccombenti che siano condannate alla rifusione delle spese . Le tasse suddette sono comprensive dell'addizionale. La presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione, e delle domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta della tassa, indicata nel comma prccedente. In caso di inadempimento a tale prescrizione la sezione, cui sono stati rimessi i ricorsi, ne dichiara in Camera di consiglio la decadenza. La tassa è irripetibile anche in caso di rinunzia. Gli atti indicati nel presente articolo non sono soggetti a tassa di registro. 43. Le decisioni in sede giurisdizionale, salvo il disposto dell'art. 45, sono prese con l'intervento di sette votanti a maggioranza assoluta di voti. Non possono prendere parte alle decisioni i consiglieri che avessero R.D. 26/06/1924 n. 1054 – Approvazione del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato. concorso a dar parere, nella sezione consultiva, sull'affare che forma oggetto di ricorso. 44. Se la sezione, a cui è stato rimesso il ricorso riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti: ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti . Nei giudizi di merito il Consiglio di Stato può inoltre ordinare qualunque altro mezzo istruttorio, nei modi determinati dal regolamento di procedura. I provvedimenti istruttori preliminari alla discussione del ricorso di cui al presente articolo, potranno essere disposti anche dal presidente della sezione secondo le norme stabilite dal regolamento. 45. Se il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riconosce infondato il ricorso, lo rigetta. Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza annul- la l'atto e rimette l'affare all'autorità competente. Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 26 e dai nn. 1, 6 e 7, dell'art. 29, annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e negli altri casi, ove non dichiari inammissibile il ricorso, decide anche nel merito. La sezione, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio può rimettere il ricorso all'Adunanza plenaria. Prima della decisione il Presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio può deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza. Le norme del procedimento sono determinate nel regolamento . 46. Contro le decisioni delle sezioni è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di procedura civile. 47. L'incompetenza per ragioni di materia può essere opposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La sezione, avanti la quale pende il ricorso, può dichiararla anche di ufficio. 48. Le decisioni pronunziate in sede giurisdizionale possono, agli effetti della Legge 31/03/1877 n. 3761, essere impugnate con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato. 49. Dove le leggi speciali ammettono il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, il giudizio del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve intendersi limitato alla sola legittimità, e dove ammettono il ricorso alla V sezione, deve intendersi che il giudizio predetto sia estensibile anche al merito. Disposizioni transitorie e finali. 50. Nella prima attuazione dell'organico approvato con R.D. 11/11/1923 n. 2395, i posti di primo referendario al Consiglio di Stato saranno conferiti a scelta del Ministro dell'interno. 51. Agli attuali Presidente e presidenti di sezione del Consiglio di Stato sarà corrisposto, quando siano collocati a riposo e sino al compimento dei settantatrè anni di età, un assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio percepito prima dell'attuazione del R.D. 11/11/1923 n. 2395, aumentato dell'assegno temporaneo mensile di cui al R.D. 12/11/1922 n. 1477 e dell'indennità di carica e la pensione. 52. Per il patrocinio dei ricorrenti presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in quanto alle vertenze riguardanti gli affari delle nuove Province, nulla è innovato a ciò che dispone l'art. 11 del R.D. 22/07/1920 n. 1049. Resta però fermo quanto è prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 34 circa la elezione del domicilio. 53. Con regi decreti, a proposizione del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti al Consiglio di Stato e alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, in quanto non siasi provveduto con la presente legge e sarà provveduto altresì a quanto altro possa occorrere per la esecuzione della legge medesima. R.D. 26/06/1924 n. 1054 – Approvazione del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato. 54. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge. 55. Un regolamento di servizio interno è approvato con decreto reale. 56. La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1924. |
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